Modifiche al D.Lgs. 81/08 nel Disegno di Legge 1264/2024 (DDL Lavoro)
- 16 Gennaio 2025
- Posted by: P&S
- Categoria: Normative
Nuovo articolo 14-bis e obbligo di relazione annuale sulla sicurezza
L’11 dicembre 2024 il Senato ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge n. 1264, collegato alla Legge di Bilancio. Il provvedimento introduce una serie di modifiche che impattano direttamente il D.Lgs. 81/08. Tra le novità principali figura il nuovo articolo 14-bis, che impone al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro. La relazione dovrà includere:
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analisi della situazione dell’anno precedente,
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misure da adottare per migliorare salute e sicurezza,
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programmi legislativi previsti per l’anno in corso.
Questa novità punta a rafforzare il monitoraggio istituzionale e a fornire un quadro aggiornato sull’andamento degli infortuni e delle politiche preventive.
Medici competenti: nuovi controlli e semplificazioni nella sorveglianza sanitaria
Il DDL modifica l’articolo 38 del Testo Unico introducendo il comma 4-bis, che attribuisce al Ministero della Salute la verifica del mantenimento dei requisiti professionali dei medici competenti tramite l’anagrafe nazionale dei crediti formativi.
Le innovazioni riguardano anche l’articolo 41 sulla sorveglianza sanitaria:
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Visite preventive preassuntive: potranno essere effettuate anche prima dell’assunzione.
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Assenze superiori a 60 giorni: il medico competente potrà decidere se effettuare o meno la visita di rientro; se non effettua la visita, dovrà comunque esprimere un giudizio di idoneità.
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Evitar duplicazioni inutili: il medico deve considerare esami e indagini già svolte dal lavoratore, ove compatibili, per evitare ripetizioni non necessarie.
L’obiettivo è semplificare le procedure, ridurre costi e tempi e rendere più efficiente la tutela sanitaria.
Locali sotterranei: condizioni per l’utilizzo e obblighi di comunicazione
Il DDL aggiorna anche l’articolo 65, stabilendo che i locali sotterranei o semisotterranei possono essere utilizzati, a condizione che:
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non vi siano emissioni di agenti nocivi,
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vengano rispettati i requisiti di aerazione, illuminazione e microclima previsti nell’Allegato IV del D.Lgs. 81/08.
Il datore di lavoro dovrà comunicare l’utilizzo di tali locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite PEC, allegando la documentazione necessaria. I locali potranno essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla comunicazione, salvo richieste di integrazione da parte dell’INL.
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