I compiti del preposto e l’interpretazione della giurisprudenza

Il preposto al centro delle recenti sentenze

In queste due recenti pronunce della Corte di Cassazione torna ancora una volta al centro la figura del preposto. Nella prima viene approfondito il ruolo del preposto del committente nei confronti delle imprese esterne in appalto; nella seconda emerge invece il tema della possibile incompatibilità tra attività operative e compiti di vigilanza.
Le sentenze confermano quanto il ruolo del preposto sia oggi strategico nell’organizzazione aziendale della sicurezza e quanto la sua attività sia strettamente collegata alle scelte organizzative del datore di lavoro previste dal D.Lgs. 81/08.

Appalti, coordinamento e rischio di ingerenza

Nel caso degli appalti, la giurisprudenza evidenzia le difficoltà che spesso incontra il preposto del committente nel coordinamento delle imprese esterne. Quando la verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle ditte appaltatrici viene effettuata in modo superficiale, il preposto può trovarsi a gestire situazioni caratterizzate da carenze formative, attrezzature non adeguate o assenza di un reale coordinamento operativo.
In questi casi aumenta il rischio della cosiddetta “ingerenza”, cioè l’intervento diretto del committente nell’organizzazione del lavoro dell’appaltatore. Una situazione particolarmente delicata, che può generare responsabilità anche sul piano penale qualora il preposto finisca per impartire direttive operative ai lavoratori delle imprese esterne.

Mansioni operative e attività di vigilanza

La seconda sentenza affronta invece il tema dell’attribuzione al preposto di mansioni operative. La Cassazione chiarisce che non esiste un divieto assoluto di assegnare al preposto anche attività pratiche, ma tali compiti devono rimanere secondari rispetto alla funzione principale di controllo e vigilanza.
Nel caso esaminato dalla Corte, il preposto era impegnato contemporaneamente in attività operative come carrellista e questo gli aveva impedito di controllare correttamente le manovre che hanno poi causato un grave infortunio mortale. Secondo i giudici, il problema nasceva da una scelta organizzativa del datore di lavoro, che non aveva garantito condizioni adeguate per lo svolgimento della vigilanza.

La sicurezza passa anche dall’organizzazione

Le pronunce ribadiscono un principio ormai consolidato: la sicurezza non dipende soltanto dalle procedure o dalle singole misure tecniche, ma anche dall’organizzazione aziendale. Il datore di lavoro deve quindi strutturare ruoli e responsabilità in modo da permettere al preposto di esercitare concretamente la propria funzione.
Affidare al preposto una pluralità di incarichi senza indicazioni chiare sulle priorità operative può compromettere l’efficacia della vigilanza e aumentare il rischio di infortuni. Per questo motivo, la giurisprudenza richiama sempre più spesso l’attenzione sulla necessità di progettare un sistema organizzativo realmente funzionale alla prevenzione.

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