Decreto 81/08 di nuovo modificato a marzo con legge 34/2026
- 24 Aprile 2026
- Posted by: P&S
- Normative, Risorse umane, Sicurezza sul lavoro
L'aggiornamento normativo per il lavoro agile
L’articolo 11 della Legge 34/2026 introduce una modifica sostanziale all’articolo 3 del Testo Unico, definendo in modo più rigoroso gli obblighi datoriali per le prestazioni in smart working. Il punto cardine della nuova disposizione è l’obbligo di consegnare al lavoratore e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) un’informativa scritta che individui i rischi generali e specifici della modalità agile, con particolare riferimento all’uso dei videoterminali. Tale adempimento non è più una tantum, ma deve essere assolto con cadenza almeno annuale. Il legislatore ha inoltre inasprito il quadro sanzionatorio, prevedendo conseguenze penali in caso di mancato assolvimento di questo specifico obbligo informativo.
Evoluzione dell'addestramento e tracciabilità digitale
Un intervento significativo riguarda l’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, che disciplina l’addestramento dei lavoratori. La nuova normativa ufficializza l’impiego di tecnologie di simulazione, sia in ambiente reale che virtuale, per l’esecuzione delle prove pratiche. Questo aggiornamento tecnico si accompagna però a un requisito gestionale più stringente: ogni attività di addestramento deve ora essere obbligatoriamente tracciata in un apposito registro, anche in formato elettronico. Viene inoltre chiarito che la formazione può essere regolarmente erogata anche durante i periodi di cassa integrazione, rendendo la partecipazione ai corsi un requisito vincolante per il mantenimento del sostegno al reddito.
Modelli di gestione semplificati per le PMI
In linea con il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi, la Legge 34/2026 delega all’INAIL l’elaborazione di modelli di organizzazione e gestione (MOG) semplificati dedicati esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese. Questi modelli, che dovranno essere pronti entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, hanno l’obiettivo di offrire parametri certi per l’attuazione dell’articolo 30 del Testo Unico nelle realtà di minori dimensioni. L’adozione di tali modelli non sarà automatica, ma richiederà una declinazione aziendale specifica supportata dall’Istituto, per garantire che la semplificazione procedurale non comprometta l’efficacia della prevenzione.
Verifiche periodiche e nuove voci nell’Allegato VII
Infine, il provvedimento interviene sulla gestione tecnica delle attrezzature di lavoro, modificando l’Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Vengono inserite nell’elenco delle attrezzature soggette a verifica periodica triennale le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) e le piattaforme per operazioni in frutteto. Sul fronte assicurativo, si segnala l’esonero dall’obbligo di assicurazione RCA per i carrelli elevatori non immatricolati e le macchine agricole che operano esclusivamente in aree private non accessibili al pubblico, a condizione che sia presente una polizza di responsabilità civile verso terzi specifica per i rischi aziendali.
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