Sospetto abuso alcol o sostanze e visita integrativa: opportunità e dubbi
- 18 Febbraio 2026
- Posted by: P&S
- Normative, Risorse umane, Sicurezza sul lavoro
La novità normativa: visita per ragionevole sospetto
Con la conversione in legge del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 la disciplina della sorveglianza sanitaria nel lavoro ha subito una modifica significativa. È stata introdotta all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 una nuova tipologia di visita medica da effettuarsi prima o durante il turno se sussiste un “ragionevole motivo” per ritenere che un lavoratore addetto ad attività ad elevato rischio infortunistico sia sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. L’obiettivo dichiarato è la prevenzione degli infortuni gravi, aumentando la capacità di verificare in tempo reale eventuali alterazioni psicofisiche nei lavoratori impiegati in mansioni pericolose
Ambito applicativo e difficoltà interpretative
La nuova visita si applica solo a lavoratori in attività ad alto rischio, come previsto dalla normativa richiamata (articolo 15 Legge 125/2001 e articolo 125 del DPR 309/1990), e non all’intera forza lavoro. Tuttavia, la legge non specifica chi debba individuare il “ragionevole motivo”: nella pratica questa responsabilità ricade sul datore di lavoro o figure aziendali di vigilanza. Ciò apre criticità interpretative, poiché la percezione soggettiva di un sospetto può generare controlli arbitrari o discriminatori, con rischi di contenziosi legali, soprattutto se la richiesta di visita non è fondata su elementi documentabili e osservabili.
Problemi organizzativi e ruolo del medico competente
Una delle principali difficoltà operative riguarda la tempistica. La norma prevede che la visita debba avvenire prima o durante il turno lavorativo, implicando la disponibilità immediata del medico competente o di strumenti diagnostici rapidi. Nella maggior parte delle realtà aziendali italiane — in particolare nelle PMI o con più sedi/turni — garantire una reperibilità così immediata è praticamente impossibile. La visita, pur essendo inserita formalmente nella sorveglianza sanitaria, finisce per essere assimilata a un accertamento istantaneo simile a quelli di polizia sanitaria, distaccandosi dagli ordinari modelli di programmazione medica preventiva.
Impatti pratici e necessità di revisione
Se da un lato la norma può contribuire a migliorare la prevenzione dei rischi lavorativi, dall’altro crea molte zone grigie che ne limitano l’applicabilità. In caso di esito positivo della visita, il medico competente potrebbe dover dichiarare l’inabilità temporanea assoluta al lavoro, ma non è chiaro per quanto tempo né come si coordini con il giudizio di idoneità alla mansione specifica. L’assenza di riferimenti chiari su procedure, criteri oggettivi e responsabilità ha portato molte associazioni di medici competenti a chiedere una riscrittura della norma, spostando la previsione tra gli obblighi del datore di lavoro o prevedendo l’intervento di servizi sanitari pubblici nei casi in cui la reperibilità immediata del medico non possa essere garantita.
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