Preposto sicurezza: anche un apprendista può essere idoneo
- 26 Agosto 2025
- Posted by: P&S
- Categoria: Sicurezza sul lavoro
La nomina del preposto non dipende dal contratto ma dalle competenze
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 6261 del 15 luglio 2025, chiarisce che la nomina del preposto alla sicurezza non può basarsi su elementi formali come qualifica contrattuale o anzianità. L’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come colui che, “in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati”, sovrintende e vigila sulle attività lavorative garantendo l’attuazione delle misure di prevenzione. Ciò che conta, quindi, è la capacità effettiva di esercitare tali poteri, non l’inquadramento contrattuale.
Apprendista preposto: possibile, ma solo se può realmente vigilare
La nota INL risponde ai numerosi quesiti riguardanti la possibilità che un lavoratore in apprendistato o con bassa anzianità — ad esempio 12 mesi — possa diventare preposto. La risposta è positiva: non esiste alcun divieto normativo. Tuttavia, la valutazione deve essere effettuata caso per caso. Inoltre, pronunce della Cassazione degli ultimi mesi invitano alla prudenza, ricordando che l’inquadramento di apprendista non deve essere sottovalutato nella valutazione dell’idoneità.
La valutazione del datore di lavoro deve essere concreta e documentata
Individuare il preposto spetta al datore di lavoro, che deve dimostrare la coerenza tra il ruolo assegnato e le capacità della persona designata. L’INL sottolinea che la formazione non deve essere solo teorica o un adempimento formale, ma deve essere specifica, aderente alle mansioni e ai rischi del contesto operativo. La valutazione può basarsi anche su elementi pratici: osservazioni sul campo, riscontri dei colleghi, evidenze raccolte dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), ecc.
Il ruolo del preposto nella prevenzione aziendale
Il preposto è un elemento chiave della catena della sicurezza: rappresenta il primo presidio operativo per l’applicazione delle misure di prevenzione e per la vigilanza sui comportamenti dei lavoratori. Affidare tale incarico a chi non è realmente in grado di esercitare il proprio potere di vigilanza espone l’azienda a rischi importanti, anche di natura penale. È quindi indispensabile che le imprese formalizzino, documentino e aggiornino correttamente le nomine, soprattutto nei settori ad alto rischio come edilizia, logistica e manutenzione industriale.
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