In vigore le nuove regole per la formazione di sicurezza sul lavoro
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 è stato finalmente pubblicato in G.U. sabato 24 maggio 2025. A seguire riportiamo alcuni approfondimenti con news dedicate, soprattutto sulla nuova formazione obbligatoria per il datore di Lavoro e sul nuovo “patentino” per il carroponte. Ma sintetizziamo qui alcune line rilevanti.
Quando fare la formazione ai lavoratori neoassunti?
Una prima nota rilevante, che potrebbe passare sottotraccia, è relativa alle tempistiche della formazione dei nuovi assunti. I precedenti Accordi S.R. infatti indicavano 60 gg di tempo per formare i nuovi assunti: nel nuovo A.S.R. questa indicazione non è più presente, di conseguenza è necessario organizzare la formazione generale e specifica il più possibile in prossimità dell’assunzione.
Chi può organizzare la formazione?
Un’altra novità importante è relativa a fatto che ora tutta la formazione (anche quella per lavoratori e preposti) deve oggi essere organizzata da soggetti formatori qualificati (accreditati presso le Regioni, oppure sindacati o associazioni datoriali con i relativi Organismi paritetici). La singola azienda può però porsi come organizzatrice, solo per formazione lavoratori e preposti e limitatamente ai propri dipendenti (con obbligo di conservazione per 10 anni del fascicolo del corso).
Conferma della centralità dei Preposti
Per i preposti è finalmente confermato l’obbligo di aggiornamento biennale (l’unico con cadenza così ravvicinata, fatto salvo l’RLS e l’RSPP). Inoltre, la formazione preposti dovrà esser fatta obbligatoriamente in presenza e, a regime, sarà più lunga (12 ore iniziale anziché 8).
In allegato il testo completo dell’accordo.
Fonte: PeS
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INAIL